Tipo di documento
Procedimenti amministrativi
Licenza di distribuzione
Pubblico dominio
Descrizione
La dispersione delle ceneri è possibile solo in base alla volontà del defunto espressa attraverso testamento o dichiarazione scritta.
Nell'ambito del territorio alassino, le ceneri si possono disperdere solo in aree appositamente destinate site all'interno dei cimiteri, ovvero in mare.
Il regolamento della legge prevede che se il defunto ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri in mare la dispersione dovrà avvenire a non meno di trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione in tutte le zone di rispetto punto di captazione o di derivazione di falde o pozzi destinate a consumi umani.
La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamento per la balneazione.
In ogni caso dovrà essere effettuata in presenza di un rappresentante del Comune e sarà registrata.
L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Tutela
ricorso sul silenzio-rifiuto
Riferimenti Normativi
Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
D.P.R. n. 285/90;
Legge Regione Liguria n. 24/2007